Nel quadro dell’attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte all’emergenza di accoglienza derivante dal prevedibile e consistente afflusso in Italia di profughi ucraini in fuga dalla guerra. Al riguardo, i prefetti, con relative circolari, rendono noto ai sindaci e commissari prefettizi, il Decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” con specifiche misure riguardanti l’accoglienza dei profughi provenienti da quel Paese. In particolare, il comma 1, ha disposto un incremento delle risorse finanziarie destinate al sistema di prima accoglienza, per un importo corrispondente al costo di circa 5.000 ulteriori posti, che dovranno essere attivati nell’ambito della rete dei centri temporanei di accoglienza (CAS).
Per le stesse finalità di accoglienza è stata autorizzata l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui ed è stata conseguentemente estesa ai profughi provenienti dall’Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afghani evacuati.
Si legge nella circolare che, a decorrere dall’inizio del conflitto, i profughi ucraini possono essere accolti nelle strutture di prima accoglienza (CAS) e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.
Fino a questo momento è stato registrato un graduale flusso di ingresso di cittadini ucraini sul territorio nazionale, in parte accolti da familiari o conoscenti. Tuttavia lo sviluppo del conflitto e le imprevedibili conseguenze sul piano umano che dallo stesso potrebbero derivare, rende necessario predisporre soluzioni di accoglienza che tengano conto della peculiarità dei cittadini in ingresso, prevalentemente donne e bambini, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, D.lgs. n. 142/2015.
Si legge nella circolare, che potrà essere valutata la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione con i Comuni, ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990, al fine di affidare agli enti comunali la gestione dell’accoglienza, sempre secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico del Ministero dell’Interno.
Laddove vi sia disponibilità in tal senso, i sindaci, vorranno prendere diretti contatti con la Prefettura, ai fini dei successivi adempimenti e, in ogni caso, far conoscere le eventuali ulteriori soluzioni individuate per assicurare l’accoglienza di cittadini ucraini. Attivare un monitoraggio del fenomeno, anche in considerazione della necessità di censire la presenza di minori in età scolare. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento dei rappresentanti locali delle comunità di cittadini ucraini eventualmente presenti nei rispettivi territori, termina la circolare.