La Commissione Straordinaria di liquidazione insediatasi il 20 gennaio 2022 con l’avviso del 26 gennaio avvia la procedura di rilevazione delle passività dell’Ente comunale di Villa San Giovanni con i pagamenti dei debiti sui crediti vantati nei confronti del Comune alla data del 31 dicembre 2020.
Chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro il perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Villa San Giovanni, a pena di esclusione, domanda in carta libera debitamente sottoscritta(in allegato), unitamente a un documento di identità in corso di validità, anche tramite PEC all’indirizzo:
protocollo.villasg@asmepec.it, corredata da idonea documentazione e contenente:
1. Proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo;
2. Oggetto del credito vantato nei confronti del Comune di Villa San Giovanni alla data del 31 dicembre 2020;
3. Importo del debito vantato, distinto per capitale ed interessi;
4. Epoca in cui il debito è sorto;
5. Titolo che comprova la sussistenza del credito;
6. Eventuali cause di prelazione;
7. Eventuali atti interruttivi della prescrizione;
8. Ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell’accertamento del credito.
Anche nel sito web istituzionale dell’Ente: http://www.comune.villasangiovanni.rc.it, nell’apposita sezione ”Commissione Straordinaria di Liquidazione”, è possibile scaricare il modello di domanda e che il medesimo modello potrà essere anche ritirato presso l’Ufficio Protocollo del Comune durante le ore di apertura al pubblico.
Ai sensi dall’art. 248, comma 2 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000, dalla data della dichiarazione del dissesto finanziario (05 novembre 2021) e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del medesimo decreto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ente, o la stessa, benché proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’Ente e il Tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’Ente e le finalità di legge.
Dalla data di deliberazione del dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 267/2000, i debiti insoluti a tale data non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria, termina l’avviso.